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Ordinanza — n. 17071/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sentencing deviation as within trial court's discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17071/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated receipt of stolen goods. The appellant argued the sentence deviated from the statutory minimum, but the court found this groundless as sentencing discretion allows for minor deviations below the average statutory range. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: When a sentence falls below the average statutory range, the deviation is within judicial discretion and does not require specific detailed justification, rendering an appeal based solely on lack of motivation inadmissible.

Parole chiave

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sentencing discretion statutory minimum deviation lack of motivation criminal appeal inadmissibility reception of stolen goods reiterazione di reati penali ammenda ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro
anche Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA MASSIMILIANO nato a TORRE DEL GRECO il 27/11/1969 avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 14 giugno 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Macerata, pronunciata il 9 dicembre 2019, che aveva condannato Montella Massimiliano alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione nella forma attenuata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in relazione allo scostamento dal minimo edittale per la pena inflitta all'imputato, è manifestamente infondato in quanto la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della misura media edittale (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; v. anche Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243-01); osservato che, in caso di doppia conforme, ai fini del controllo della congruità della motivazione le sentenze di primo e secondo grado si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile, nel caso di specie la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come il giudice di primo grado avesse già valorizzato i precedenti penali dell'imputato per giustificare lo scostamento, seppur di poco, dal minimo edittale di pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presiden