Ordinanza — n. 17070/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBBIATI LUIGI (CUI 01JY4KU) nato a PONTREMOLI il 07/07/1968 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata il 24 settembre 2019, che aveva condannato Lebbiati Luigi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumento idoneo alla forzatura e allo scasso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione contestata per mancanza dell'elemento materiale della stessa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, e difatti, a pagina 2, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come le forbici costituiscano uno strumento atto a compiere atti di effrazione, rientrando tra gli arnesi idonei ad aprire serrature, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900-01), in mancanza dell'indicazione di una ragione plausibile che ne giustificasse il possesso in un luogo pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17070/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione contestata per mancanza dell'elemento materiale della stessa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, e difatti, a pagina 2, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come le forbici costituiscano uno strumento atto a compiere atti di effrazione, rientrando tra gli arnesi idonei ad aprire serrature, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900-01), in mancanza dell'indicazione di una ragione plausibile che ne giustificasse il possesso in un luogo pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBBIATI LUIGI (CUI 01JY4KU) nato a PONTREMOLI il 07/07/1968 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 22 ottobre 2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, pronunciata il 24 settembre 2019, che aveva condannato Lebbiati Luigi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di possesso ingiustificato di strumento idoneo alla forzatura e allo scasso. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella contravvenzione contestata per mancanza dell'elemento materiale della stessa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice del merito con corretti argomenti giuridici, con i quali il ricorrente omette di confrontarsi criticamente, e difatti, a pagina 2, la Corte territoriale ha congruamente evidenziato come le forbici costituiscano uno strumento atto a compiere atti di effrazione, rientrando tra gli arnesi idonei ad aprire serrature, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 48172 del 28/09/2012, Novara, Rv. 253900-01), in mancanza dell'indicazione di una ragione plausibile che ne giustificasse il possesso in un luogo pubblico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 I Consigliere Estensore Il Preside