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Ordinanza — n. 17069/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere merit complaints lacking legal grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding on the psychological element of the crime of receiving stolen goods, arguing it was insufficiently motivated. The court rejected this as a mere complaint on the merits, noting the appellate court had already thoroughly examined and dismissed the arguments regarding the evidence and the victim's statements.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal based solely on dissatisfaction with the factual assessment or the reasoning of the lower court, without raising new legal issues or pointing out specific errors in the application of law, is inadmissible as it constitutes a mere complaint on the merits.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere complaint on merits psychological element crime receiving stolen goods cassazione ordinanza inutilizzabilità delle prove illecite ricettazione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUKHARI HASSANE nato il 10/02/1984 avverso la sentenza del 12/04/2012 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 12 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze, pronunciata in data 1 luglio 2017, che aveva condannato Boukhari Hassane alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ritenuta la circostanza attenuante della particolare tenuità della ricettazione equivalente sulla contestata recidiva, ha rideterminato la pena inflitta e ha confermato nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del delitto di ricettazione in capo all'imputato, è costituito da mere doglianze di merito, finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, attinente profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale che, a pagina 4, ha ribadito l'inattendibilità della versione fornita a fronte delle dichiarazioni della persona offesa e della mancanza di documentazione comprovante il legittimo possesso del cellulare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Presidente