Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17064/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17064/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17064/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCILIPOTI GIUSI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/05/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata in data 1 dicembre 2019, che aveva condannato Scilipoti Giusi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di alloggio di proprietà dello I.A.C.P. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto si limita a contestare il modus motivandi della sentenza impugnata senza sottoporre a necessaria critica analisi le argomentazioni, del tutto congrue ed esenti da vizi logici o giuridici, poste a base della decisione; considerato, infatti, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, a pagine 3 e 4, in ordine all'assenza di una situazione di pericolo attuale rilevante ai fini del riconoscimento dello stato di necessità, trattandosi di un'occupazione volta a risolvere un'esigenza abitativa datata e protrattasi nel tempo nonostante le diffide per il rilascio (v.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17064/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019- 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520-01), nonché in relazione alle modalità della condotta dell'imputata, che non poteva considerarsi di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
immobile occupato fabbisogno abitativo giustificato motivo per il mancato uso soggiorno ininterrotto occupazione legge sugli alloggi
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCILIPOTI GIUSI nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 02/05/1972 avverso la sentenza del 16/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Messina, con sentenza del 16 dicembre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, pronunciata in data 1 dicembre 2019, che aveva condannato Scilipoti Giusi alla pena ritenuta di giustizia per il reato di invasione arbitraria di alloggio di proprietà dello I.A.C.P. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale genericamente si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto contestato, è manifestamente infondato in quanto si limita a contestare il modus motivandi della sentenza impugnata senza sottoporre a necessaria critica analisi le argomentazioni, del tutto congrue ed esenti da vizi logici o giuridici, poste a base della decisione; considerato, infatti, che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, a pagine 3 e 4, in ordine all'assenza di una situazione di pericolo attuale rilevante ai fini del riconoscimento dello stato di necessità, trattandosi di un'occupazione volta a risolvere un'esigenza abitativa datata e protrattasi nel tempo nonostante le diffide per il rilascio (v.

Sez. 2, n. 10694 del 30/10/2019- 27/03/2020, Tortorici, Rv. 278520-01), nonché in relazione alle modalità della condotta dell'imputata, che non poteva considerarsi di particolare tenuità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore I Preside