Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated threat conviction for procedural violations and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the second-instance court's conviction for aggravated threats. The appellant argued for procedural violations regarding the evaluation of the victim's statements and the lack of renewed trial proceedings, while also contesting the balance between mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these claims because the lower court's reasoning was logically sound, discretionary sentencing choices are not subject to cassation review unless arbitrary, and the appeal sought an impermissible re-evaluation of facts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against second-instance judgments on criminal responsibility are inadmissible when the lower court's reasoning is sufficient for a complete evaluation and discretionary sentencing choices are not arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility discretionary sentencing review aggravated threat conviction procedural violation claim cassation jurisdiction limits accertamenti complementari rinvio del dibattimento procedimento penale pendente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPPALARDO MIRKO GIUSEPPE nato a ENNA il 12/10/1976 avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; (-) _LZ7G7-27443-9/2022 — -ReL _GuardiarLo7 ud.-1_6_1177112Z7 Rilevato che Pappalardo Mirko Giuseppe ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Caltanissetta che - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di minaccia aggravata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunziano violazioni di norme processuali in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti e la rivalutazione delle prove mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell ' istanza di rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589);

Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, è manifestamente infondato poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l 'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag. -_ - nto delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle am Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere E