Ordinanza — n. 16919/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTO GIORGIO nato il 21/08/1986 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; -.2.439:17/72&22---urt. --O riTeurrsT-CtIARDIAND Rilevato che Giannetto Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Letta la memoria pervenuta in data 13.10.2022, con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e ne chiede la discussione in pubblica udienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 192 cod.proc.pen, art. 606 cod.proc.pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16919/2023 — snpen · Corte di Cassazione: c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNETTO GIORGIO nato il 21/08/1986 avverso la sentenza del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; -.2.439:17/72&22---urt. --O riTeurrsT-CtIARDIAND Rilevato che Giannetto Giorgio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Letta la memoria pervenuta in data 13.10.2022, con cui il difensore del ricorrente insiste per l'accoglimento del ricorso e ne chiede la discussione in pubblica udienza.
Considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.proc.pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato che inammissibile è la deduzione del vizio di violazione di legge in relazione all'asserito malgoverno delle regole di valutazione della prova contenute nell'art. 192 cod.proc.pen. ovvero della regola di giudizio di cui all'art. 533 dello stesso codice, non essendo l'inosservanza delle suddette disposizioni prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come richiesto dall'art. 606 lett.
c) cod.proc.pen. ai fini della deducibilità della violazione di legge processuale (ex multis Sez. 3, n. 44901 del 17 ottobre 2012, F., Rv. 253567; Sez. 3, n. 24574 del 12/03/2015, Zonfrilli e altri, Rv. 264174; Sez. 1, n. 42207/17 del 20 ottobre 2016, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027). Né vale in senso contrario la qualificazione del vizio dedotto operata dal ricorrente come error in iudicando in iure ai sensi della lett.
b) dell'art. 606 cod.proc.pen., posto che tale disposizione, per consolidato insegnamento di questa Corte, riguarda solo l'errata applicazione della legge sostanziale, pena, altrimenti, l'aggiramento del limite (posto dalla citata lett. c dello stesso articolo) della denunciabilità della violazione di norme processuali solo nel caso in cui ciò determini una invalidità (ex multis Sez. 3, n. 8962 del 3 luglio 1997, Ruggeri, Rv. 208446; Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si contesta il diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato, poiché la Corte di Appello ha escluso la configurabilità della particolare tenuità valutando (con argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche) la vicenda come "grave e dolorosa per la vittima" (pag. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa de