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Ordinanza — n. 16910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GAETANO nato a MESSINA il 29/07/1954 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; • 4' ara. orig al. u ao - UI. • a - sa ii1~1aNIPA

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: -rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 15 marzo 2021, ha assolto l'imputato LO PRESTI GAETANO dal reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato di lesioni personali volontarie aggravate ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che, con il primo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585, cod. pen.

Parole chiave

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minaccia non comprovata aggressione fisica abbandono per lesioni personali tentate lesioni personali gravi lesioni personali attentato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GAETANO nato a MESSINA il 29/07/1954 avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; • 4' ara. orig al. u ao - UI. • a - sa ii1~1aNIPA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

-rilevato che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina del 15 marzo 2021, ha assolto l'imputato LO PRESTI GAETANO dal reato di cui all'art. 612, comma 2, cod. pen. perché il fatto non sussiste e ha rideterminato la pena per il reato di lesioni personali volontarie aggravate ex art. 582, cod. pen.; -che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore; -che, con il primo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 582 e 585, cod. pen.

Il ricorrente lamenta l'insussistenza dell'elemento oggettivo che si specifica nell'attentare all'integrità fisica della persona offesa. - che, con il secondo motivo di ricorso si duole della violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 62 bis, cod. pen.; -che il ricorso è inammissibile in quanto entrambi i motivi non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il secondo motivo, afferente al trattamento punitivo, è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Invero, la Corte territoriale ha condiviso l'assunto del giudice di primo grado nel negare il riconoscimento delle attenuanti generiche, essendo la condotta connotata da un agire inurbano. - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso, in Roma, i