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Ordinanza — n. 16906/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16906/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16906/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICORELLA MAURIZIO nato a BELLEGRA il 06/09/1962 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Tivoli, in data 28.9.202Q, aveva condannato Ficorella Maurizio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravato in rubrica ascrittogli al capo A) dell'imputazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16906/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

Parole chiave

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violazioni della legge sulle armi lesione al piede aggravamento della pena pena accessoria risarcimento per atto illecito infrazione molto grave
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FICORELLA MAURIZIO nato a BELLEGRA il 06/09/1962 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Roma confermava la sentenza con cui il tribunale di Tivoli, in data 28.9.202Q, aveva condannato Ficorella Maurizio alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di lesioni personali volontarie aggravato in rubrica ascrittogli al capo A) dell'imputazione.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'uso di un'arma e compiuto decorso del termine massimo di prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato, con riferimento alla ritenuta sussistenza della contestata circostanza aggravante dell'uso di arma impropria (un bastone) su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). L'inammissibilità ab origine del ricorso rende del tutto irrilevante la dedotta perenzione del termine massimo di prescrizione, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom