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Ordinanza — n. 16905/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16905/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16905/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNI GIUSEPPE nato a SCILLA il 11/01/1976 IANNI' NATALE nato a SANREMO il 30/07/2000 IANNI' OMAR nato a SANREMO il 24/10/2001 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAparti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17424/2022 Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che gli imputati Iannì Giuseppe, Iannì Natale e Iannì Omar ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di cui agli artt. 110,582, 585 e 635 e 337 cod. pen. ed art 4 co. 2 della L. n. 110 del 1975;

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16905/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali ammende per infrazione procedurale ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
16.11.2022 Rilevato che gli imputati Iannì Giuseppe, Iannì Natale e Iannì Omar ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, oltre che erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNI GIUSEPPE nato a SCILLA il 11/01/1976 IANNI' NATALE nato a SANREMO il 30/07/2000 IANNI' OMAR nato a SANREMO il 24/10/2001 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAparti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17424/2022 Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che gli imputati Iannì Giuseppe, Iannì Natale e Iannì Omar ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di cui agli artt. 110,582, 585 e 635 e 337 cod. pen. ed art 4 co. 2 della L. n. 110 del 1975;

Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, oltre che erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16