Ordinanza — n. 16905/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNI GIUSEPPE nato a SCILLA il 11/01/1976 IANNI' NATALE nato a SANREMO il 30/07/2000 IANNI' OMAR nato a SANREMO il 24/10/2001 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAparti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17424/2022 Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che gli imputati Iannì Giuseppe, Iannì Natale e Iannì Omar ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di cui agli artt. 110,582, 585 e 635 e 337 cod. pen. ed art 4 co. 2 della L. n. 110 del 1975;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16905/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IANNI GIUSEPPE nato a SCILLA il 11/01/1976 IANNI' NATALE nato a SANREMO il 30/07/2000 IANNI' OMAR nato a SANREMO il 24/10/2001 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di IMPERIAparti-; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17424/2022 Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che gli imputati Iannì Giuseppe, Iannì Natale e Iannì Omar ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Imperia pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ed applicativa della pena concordata con la Pubblica Accusa per i reati di cui agli artt. 110,582, 585 e 635 e 337 cod. pen. ed art 4 co. 2 della L. n. 110 del 1975;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata, oltre che erronea applicazione della legge penale e violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiannento è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., e che i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16