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Ordinanza — n. 16903/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to sufficient first-instance reasoning on sentencing determination.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tosoni Luciano inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his criminal responsibility. The appellant challenged the sentencing determination, but the appellate court had already provided sufficient and logical reasoning while adequately examining his defense arguments. Consequently, the court rejected the appeal without substantive review, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the first-instance judgment is based on sufficient and non-illogical reasoning regarding the determination of the sanctioning treatment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sufficient reasoning standard sentencing determination review Cassazione ordinanza procedural dismissal inchiesta per falsità atti falsificazione di monete perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI LUCIANO nato a ROMA il 12/04/1970 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17393/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Tosoni Luciano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di cui agli artt. 476 co. 2 e 482, 469 e 640 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso afferisce alla determinazione del trattamento sanzíonatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dì tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere/ sten