Ordinanza — n. 16901/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GENNARO nato a NAPOLI il 08/07/1985 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; - - R.G. 17349/2022 Rel. Guardiano Ud. 16.11.2022 Rilevato che Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeg uatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 16901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GENNARO nato a NAPOLI il 08/07/1985 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; - - R.G. 17349/2022 Rel. Guardiano Ud. 16.11.2022 Rilevato che Criscuolo Gennaro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeg uatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente censura inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, afferisce alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022