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Ordinanza — n. 16897/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16897/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16897/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZONIA FRANCO nato a LIVORNO il 04/08/1960 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t R.G. 17204/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Pizzonia Franco ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, che ha rigettato l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 595, c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, che rende l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. D), c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16897/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 17204/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Pizzonia Franco ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, che ha rigettato l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 595, c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, che rende l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. D), c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa rinuncia al dibattimento orale difesa penale rinvio del dibattimento udienza probatoria
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZONIA FRANCO nato a LIVORNO il 04/08/1960 avverso l'ordinanza del 28/04/2022 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; t R.G. 17204/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Pizzonia Franco ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova, che ha rigettato l'istanza difensiva di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in ordine alla fattispecie di cui all'art. 595, c.p. Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, nelle more è pervenuta presso la cancelleria di questa sezione formale rinuncia al ricorso, che rende l'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 591, co. 1, lett. D), c.p.p. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. Così dec