Ordinanza — n. 16896/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRANCO MARIASSUNTA nato a AVELLINO il 12/09/1993 nel procedimento a carico di: FRANCO LUISA nato a AVELLINO il 22/10/1977 FRANCO BARBARA nato a AVELLINO il 21/01/1981 avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17200/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Franco Mariassunta ricorre avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Avellino, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale le imputate Franco Luisa e Franco Barbara erano state assolte in relazione ai reati di percosse e di lesioni loro ascritti;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 16896/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 17200/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Franco Mariassunta ricorre avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Avellino, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale le imputate Franco Luisa e Franco Barbara erano state assolte in relazione ai reati di percosse e di lesioni loro ascritti;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile FRANCO MARIASSUNTA nato a AVELLINO il 12/09/1993 nel procedimento a carico di: FRANCO LUISA nato a AVELLINO il 22/10/1977 FRANCO BARBARA nato a AVELLINO il 21/01/1981 avverso la sentenza del 21/10/2021 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17200/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Franco Mariassunta ricorre avverso la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Avellino, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale le imputate Franco Luisa e Franco Barbara erano state assolte in relazione ai reati di percosse e di lesioni loro ascritti;
Considerato che il primo motivo di ricorso deduce vizi di motivazione in ricorso ammesso per sola violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, co. 2 bis, c.p.p., avendo l'impug nazione a oggetto una sentenza pronunciata in sede di appello avverso una sentenza del giudice di pace; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma,