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Sentenza — n. 16895/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16895/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16895/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCOLESE CRISTIAN nato a ATRIPALDA il 22/04/1987 avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; ( IN FATTO E IN DIRITTO RILEVATO CHE - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, pronunciata nei confronti di Cristian Ascolese per i reati di minacce e di percosse; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di impugnazione - che con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto e dimostrato con idonea produzione documentale che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 11.03.2022, è intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa dal reato, Aniello Giacinto Marco, presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione come da verbale redatto dai Carabinieri Campania della Stazione di Avellino; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati innanzi indicati, trattandosi di reati perseguibili a querela di parte; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340, c.p.p.);

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16895/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati innanzi indicati, trattandosi di reati perseguibili a querela di parte; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340, c.p.p.);

Parole chiave

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azione civile accollo delle spese procedurali risarcimento alle vittime di reati anticipi delle spese risarcimento del danno azione di risarcimento danni da sequestro
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ASCOLESE CRISTIAN nato a ATRIPALDA il 22/04/1987 avverso la sentenza del 19/01/2022 del TRIBUNALE di AVELLINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; ( IN FATTO E IN DIRITTO RILEVATO CHE - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Avellino, pronunciata nei confronti di Cristian Ascolese per i reati di minacce e di percosse; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi di impugnazione - che con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto e dimostrato con idonea produzione documentale che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 11.03.2022, è intervenuta rimessione della querela da parte della persona offesa dal reato, Aniello Giacinto Marco, presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione come da verbale redatto dai Carabinieri Campania della Stazione di Avellino; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati innanzi indicati, trattandosi di reati perseguibili a querela di parte; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340, c.p.p.);

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato.Cos