Ordinanza — n. 16894/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSTACCHINI FRANCO nato a FERMO il 12/10/1944 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17174/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Postacchini Franco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minacce e di lesioni; personali volontarie Considerato che con il primo motivo di ricorso si deducono vizi di motivazione non consentiti, in quanto, trattandosi impugnazione avverso sentenza di appello riguardante una sentenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16894/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali, denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSTACCHINI FRANCO nato a FERMO il 12/10/1944 avverso la sentenza del 29/03/2021 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17174/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Postacchini Franco ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma, che ha confermato la pronunzia del Giudice di Pace, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei reati di minacce e di lesioni; personali volontarie Considerato che con il primo motivo di ricorso si deducono vizi di motivazione non consentiti, in quanto, trattandosi impugnazione avverso sentenza di appello riguardante una sentenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione è ammesso per sola violazione di legge;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta inosservanza delle norme processuali, denunzia violazioni di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 I