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Ordinanza — n. 16891/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16891/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16891/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI DAVIDE nato a GENOVA il 21/09/1993 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17134/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Carboni Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di rissa aggravata e di lesioni personali volontarie pluriaggravate;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16891/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, risultando del tutto generico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

Parole chiave

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azione civile altri capi d'accusa risarcimento alle vittime di reati risarcimento del danno caso grave corresponsabilità della vittima
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI DAVIDE nato a GENOVA il 21/09/1993 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17134/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Carboni Davide ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile dei reati di rissa aggravata e di lesioni personali volontarie pluriaggravate;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione, non si coniuga alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono, risultando del tutto generico Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere4ste sore Il P -es