Ordinanza — n. 16890/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI GIUSEPPE nato a SANREMO il 15/08/1963 RINALDI MATTEO nato a SANREMO il 07/12/1991 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17132/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Rinaldi Giuseppe e Rinaldi Matteo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha riformato la pronunzia di primo grado, ritenendo gli imputati responsabili dei reati di minacce aggravate e lesioni personali volontarie aggravate;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16890/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 17132/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Rinaldi Giuseppe e Rinaldi Matteo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha riformato la pronunzia di primo grado, ritenendo gli imputati responsabili dei reati di minacce aggravate e lesioni personali volontarie aggravate;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RINALDI GIUSEPPE nato a SANREMO il 15/08/1963 RINALDI MATTEO nato a SANREMO il 07/12/1991 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 17132/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Rinaldi Giuseppe e Rinaldi Matteo ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, che ha riformato la pronunzia di primo grado, ritenendo gli imputati responsabili dei reati di minacce aggravate e lesioni personali volontarie aggravate;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale i ricorrenti denunziano vizi di motivazione, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto ed essere meramente riproduttivo di profili di censura già adeg uatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è finalizzato a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2