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Ordinanza — n. 16886/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16886/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16886/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO NUNZIATA nato a CANCELLO ED ARNONE il 08/03/1974 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16958/2022 Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Manzo Nunziata ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 483, c.p. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16886/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., appare manifestamente infondato, in quanto la decisione della corte territoriale sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di secondo grado evidenziato la particolare gravità dei fatti per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti falsa dichiarazione della parte falsificazione di monete rappresentanza senza poteri false indicazioni su attività commerciali inganno sull'identità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO NUNZIATA nato a CANCELLO ED ARNONE il 08/03/1974 avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16958/2022 Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che Manzo Nunziata ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanisetta, che ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 483, c.p. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., appare manifestamente infondato, in quanto la decisione della corte territoriale sul punto risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, avendo il giudice di secondo grado evidenziato la particolare gravità dei fatti per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere e