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Ordinanza — n. 16884/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16884/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16884/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/09/1966 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI Gl.a.t-e-awir~aft4; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16855/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato Caldeo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, c.p. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16884/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16855/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato Caldeo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, c.p. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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perseguimento penale per diffamazione difesa d'ufficio atto privo di sottoscrizione allegazioni insufficientemente motivate azione diretta contro l'assicuratore preparazione della difesa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDEO ANTONIO nato a CORIGLIANO CALABRO il 24/09/1966 avverso la sentenza del 17/01/2022 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI Gl.a.t-e-awir~aft4; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16855/2022 - Rel. Guardiano - Ud. 16.11.2022 Rilevato che l'imputato Caldeo Antonio ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612, c.p. Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, in spregio a quanto disposto dagli art. 571 e 613, c.p.p., a seguito della modifica ad essi apportata dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, siccome interpretati anche dal diritto vivente ((Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); Rilevato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il Consigliere en