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Ordinanza — n. 16882/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16882/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16882/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNARIATO NUNZIO nato a PALERMO il 05/07/1978 CANNARIATO CRISTIAN nato a PALERMO il 22/04/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16809/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Cannariato Nunzio e Cannariato Cristian ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo, che li ha condannati alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie Considerato che con il motivo di ricorso da entrambi proposto in punto di violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta integrazione del reato contestato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, i ricorrenti articolano doglianze generiche, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata Rilevato che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16882/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16809/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Cannariato Nunzio e Cannariato Cristian ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo, che li ha condannati alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie Considerato che con il motivo di ricorso da entrambi proposto in punto di violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta integrazione del reato contestato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, i ricorrenti articolano doglianze generiche, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata Rilevato che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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indennità per il danno soggettivo risarcimento del danno alla persona risarcimento per atto illecito abbandono per lesioni personali sanzione penale sanzioni pecuniarie
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CANNARIATO NUNZIO nato a PALERMO il 05/07/1978 CANNARIATO CRISTIAN nato a PALERMO il 22/04/1989 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16809/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Cannariato Nunzio e Cannariato Cristian ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo, che li ha condannati alla pena di nove mesi di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie Considerato che con il motivo di ricorso da entrambi proposto in punto di violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla ritenuta integrazione del reato contestato sotto il profilo dell'elemento soggettivo, i ricorrenti articolano doglianze generiche, omettendo di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata Rilevato che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere ste re Il Pre