Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific factual grounds and mere repetition of lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Annarita Santoro inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. Santoro argued against her conviction for multiple crimes, but the Court found her appeal lacked specific factual grounds because it merely reiterated the lower court's confirmation of guilt without addressing new evidence. Consequently, the appeal was rejected as non-specific and repetitive, upholding the original conviction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it fails to provide specific factual grounds for the alleged error and merely reiterates the reasoning of the lower court without challenging the established facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO ANNARITA nato a BRINDISI il 07/09/1969 avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16804/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Santoro Annarita ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, di conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brindisi, che l'ha condannata alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione ed C 400 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 455, 581, 582 e 585 c.p. Considerato che con il motivo di ricorso proposto in punto di affermazione di responsabilità, la ricorrente deduce doglianze in fatto e omette il confronto con la sentenza impugnata, che ha dato conto delle censure difensive sul punto, evidenziando come il riconoscimento fotografico sia stato ritualmente operato e non vi siano, pertanto, dubbi sulla prova della colpevolezza dell'imputata, sicché il motivo appare anche aspecifico, perché meramente reiterativo.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consiglierffl e tensore Il Pr