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Ordinanza — n. 16880/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16880/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16880/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUL NAVEED nato il 04/12/1992 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16796/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Cui Naveed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha ridotto a dieci mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato per i delitti di cui agli artt. 612 e 614 c.p. Considerato che con il motivo di ricorso proposto, si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato (con particolare riferimento al travisamento della prova con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa), che appare versato in fatto e meramente reiterativo del motivo proposto in sede di appello, in tale sede adeguatamente vagliato e disatteso (si veda l'ampia motivazione di cui a pag. 2 della gravata sentenza) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16880/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16796/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Cui Naveed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha ridotto a dieci mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato per i delitti di cui agli artt. 612 e 614 c.p. Considerato che con il motivo di ricorso proposto, si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato (con particolare riferimento al travisamento della prova con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa), che appare versato in fatto e meramente reiterativo del motivo proposto in sede di appello, in tale sede adeguatamente vagliato e disatteso (si veda l'ampia motivazione di cui a pag. 2 della gravata sentenza) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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procedura di revisione penale allegazioni d'asilo contraddittorie recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri minaccia nel diritto penale gravi addebiti penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUL NAVEED nato il 04/12/1992 avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16796/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Cui Naveed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, che, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce, ha ridotto a dieci mesi di reclusione la pena inflitta all'imputato per i delitti di cui agli artt. 612 e 614 c.p. Considerato che con il motivo di ricorso proposto, si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato (con particolare riferimento al travisamento della prova con riguardo alla valutazione di attendibilità della persona offesa), che appare versato in fatto e meramente reiterativo del motivo proposto in sede di appello, in tale sede adeguatamente vagliato e disatteso (si veda l'ampia motivazione di cui a pag. 2 della gravata sentenza) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022 Il consigliere est sore Il Preside,n