Ordinanza — n. 16879/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCALDI CARMINE nato a EBOLI il 24/01/1985 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16763/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Moccaldi Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno, che lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 600 di multa per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 c.p; Ordinanza — n. 16879/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, è del tutto generico Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOCCALDI CARMINE nato a EBOLI il 24/01/1985 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16763/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Moccaldi Carmine ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno di conferma della sentenza del Tribunale di Salerno, che lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione ed C 600 di multa per i reati di furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di pagamento.
Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'omesso proscioglimento ex art. 129 c.p.p. per mancanza di prova della responsabilità dell'imputato, è del tutto generico Rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 16 novembre 2022