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Ordinanza — n. 16878/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16878/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16878/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO CARMELO nato a CATANIA il 30/08/1943 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16731/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Toscano Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in accoglimento del concordato raggiunto ex art. 599-bis c.p.p. con la pubblica accusa, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato nel reato di lesioni personali volontarie aggravate, ha rideterminato la pena inflitta in anni due, mesi otto di reclusione Considerato che il Toscano deduce vizio di motivazione in riferimento all'entità della pena inflitta, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 599-bis c.p; Ordinanza — n. 16878/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 16731/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Toscano Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in accoglimento del concordato raggiunto ex art. 599-bis c.p.p. con la pubblica accusa, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato nel reato di lesioni personali volontarie aggravate, ha rideterminato la pena inflitta in anni due, mesi otto di reclusione Considerato che il Toscano deduce vizio di motivazione in riferimento all'entità della pena inflitta, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revisione della sentenza penale esame di cassazione adeguamento della pena remissione della pena alleggerimento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis c.p
16.11.2022 Rilevato che Toscano Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in accoglimento del concordato raggiunto ex art. 599-bis c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO CARMELO nato a CATANIA il 30/08/1943 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 16731/2022 - Rel. Guardiano- ud. 16.11.2022 Rilevato che Toscano Carmelo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania, che, in accoglimento del concordato raggiunto ex art. 599-bis c.p.p. con la pubblica accusa, previa riqualificazione del fatto originariamente contestato nel reato di lesioni personali volontarie aggravate, ha rideterminato la pena inflitta in anni due, mesi otto di reclusione Considerato che il Toscano deduce vizio di motivazione in riferimento all'entità della pena inflitta, il ricorso va dichiarato inammissibile, ai sensi del disposto dell'art. 610, co. 5 bis, c.p.p., inserito nel corpo del codice di rito dall'art. 1, co. 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, con effetto dal 3 agosto del 2017, il cui secondo periodo prevede l'obbligo di dichiarare, con procedura semplificata, l'inammissibilità dei ricorsi aventi ad oggetto, tra l'altro, sentenze, come quella in esame, pronunciate ai sensi dell'art. 599 bis, c.p.p., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 Il consiglie