Ordinanza — n. 16875/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SARCINA MARIA GIUSEPPA nato a TRINITAPOLI il 05/10/1947 nel procedimento a carico di: SARCINA ROSA nato a TRINITAPOLI il 09/08/1951 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 5498/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che Sarcina Maria Giuseppa ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che ha assolto Sarcina Rosa dal reato di cui all'art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 483 c.p; Ordinanza — n. 16875/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5498/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che Sarcina Maria Giuseppa ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che ha assolto Sarcina Rosa dal reato di cui all'art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile SARCINA MARIA GIUSEPPA nato a TRINITAPOLI il 05/10/1947 nel procedimento a carico di: SARCINA ROSA nato a TRINITAPOLI il 09/08/1951 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 5498/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che Sarcina Maria Giuseppa ricorre agli effetti civili avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza del Tribunale di Foggia che ha assolto Sarcina Rosa dal reato di cui all'art. 483 c.p., perché il fatto non sussiste.
Letta la richiesta con cui in data 20.6.2022, l'avv. Elisa Di Brisco, difensore e procuratore speciale della ricorrente, insiste per la fissazione in pubblica udienza del proposto ricorso. Considerato che i motivi di ricorso proposti, con cui si censura l'utilizzazione delle deposizioni di taluni testi a discarico, l'omessa valutazione di documenti prodotti dalla parte civile e la motivazione fornita in ordine alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo, si risolvono, in ultima analisi, in doglianze in punto di fatto, omettendo il confronto con la puntuale motivazione sul punto fornita dalla Corte territoriale Rilevato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 novembre 2022 Il consigli