Ordinanza — n. 16874/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEVARA MARTIN ALEJANDRO nato il 04/10/1993 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 5479/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che Guevara Martin Alejandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese che lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie aggravate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16874/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5479/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che Guevara Martin Alejandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese che lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie aggravate.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEVARA MARTIN ALEJANDRO nato il 04/10/1993 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; R.G. 5479/2022 - Rel. Guardiano - ud. 16.11.2022 Rilevato che Guevara Martin Alejandro ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, di conferma della sentenza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese che lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione per il reato di lesioni personali volontarie aggravate.
Considerato che il ricorrente deduce vizio di motivazione in riferimento alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla complessiva entità della pena inflitta, omettendo di confrontarsi con la motivazione della corte territoriale, che ha reso, in ordine alle ragioni poste a fondamento del trattamento sanzionatorio, una decisione conforme ai principi enunciati negli artt. 132 e 133, c.p., con la conseguenza che la doglianza difensiva va considerata inammissibile perché aspecifica, manifestamente infondata e tale da sollecitare una nuova valutazione sulla congruità della pena, non consentita in questa sede di legittimità.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2022