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Ordinanza — n. 16872/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16872/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16872/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANGELO nato a MONZA il 02/04/1984 avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di MILANO Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16872/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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piano di esecuzione delle pene impugnazione di decisioni amministrative opposizione al precetto esecutivo ammende per infrazione procedurale termini di ricorso impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI ANGELO nato a MONZA il 02/04/1984 avverso la sentenza del 25/01/2022 del TRIBUNALE di MILANO Idato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 a Il Consigliere estensore Il Presidente Domenico Fiord lisi Fili(ppo Casa