Ordinanza — n. 16871/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FABIO nato a RAVENNA il 22/06/1958 avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato ~so alle pefe udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16871/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO FABIO nato a RAVENNA il 22/06/1958 avverso la sentenza del 24/03/2022 del TRIBUNALE di RAVENNAdato ~so alle pefe udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che trattasi di ricorso all'evidenza inammissibile, per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto proposto avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti articolata dopo il 2 agosto 2017. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pr idente