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Ordinanza — n. 16870/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16870/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16870/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO FRANCESCO nato a POMPEI il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avvi.so effe pr udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Visiello Francesco. Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avvi.so effe pr udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Visiello Francesco. Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione diritto a un difensore prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO FRANCESCO nato a POMPEI il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avvi.so effe pr udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Visiello Francesco. Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente