Ordinanza — n. 16870/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO FRANCESCO nato a POMPEI il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avvi.so effe pr udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Visiello Francesco. Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16870/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di CATANIAdato avvi.so effe pr udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Visiello Francesco. Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VISIELLO FRANCESCO nato a POMPEI il 28/09/1971 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avvi.so effe pr udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso di Visiello Francesco. Ritenuto che esso è stato proposto personalmente dall'interessato, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 11 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P esidente