Cassation court dismisses appeal for early release due to prior mafia conviction reflecting on past semesters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Bova's appeal inadmissible regarding his request for early release based on specific prison semesters. Bova argued that the Supervisory Magistrate erred by denying benefits due to a later mafia conviction, claiming this violated Article 54 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that established jurisprudence allows a new offense to negatively impact the evaluation of prior semesters if it demonstrates a refusal of reintegration.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 ord. pen.; In early release proceedings, a subsequent criminal conviction may negatively affect the assessment of prior semesters if it evidences a lack of reintegration adherence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVA GIOVANNI nato a FORMIA il 22/07/1978 avverso l'ordinanza del 05/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il provvedimento impugnato ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 17.12.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di Bova Giovanni volta al riconoscimento della liberazione anticipata per i semestri dal 03.08.2001 al 02.02.2002, dal 03.02.2002 al 05.07.2002, dal 02.05.2005 al 30.05.2005, dal 31.05.2005 al 21.09.2005 e dal 17.05.2012 al 02.08.2012, concedendo una riduzione di pena solo in riferimento al semestre dal 03.082012 al 02.02.2013. Rilevato che l'unico motivo dedotto, con cui la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 54 ord. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, per aver il Magistrato di Sorveglianza fondato il diniego del beneficio sul dato oggettivo dell'intervenuta condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa commesso durante il periodo di libertà, è da ritenersi manifestamente infondato.
Infatti il ricorrente prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Pre