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Ordinanza — n. 16858/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses prisoner appeal for lack of critical analysis of surveillance court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the lack of necessary critical analysis of the lower court's arguments. The prisoner argued against the retention of his correspondence, but the court found the surveillance judge's reasoning logical and based on reasonable suspicion of encrypted messages. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 18-ter Ord. pen.; Art. 41 bis Ord. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the decision, as the lower court's motivation must be deemed sufficient if it demonstrates a coherent and exhaustive examination of the evidence.

Parole chiave

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prisoner correspondence retention surveillance court appeal inadmissible appeal lack of critical analysis reasonable suspicion of crime procedural costs Art. 18-ter Ord. pen. revoca della liberazione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 18-ter Ord. pen.
Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18-ter Ord.
Art. 41 bis Ord. pen.
Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41 bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525
che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), come avvenuto nel caso di specie.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMBROGIO ALESSANDRO nato a PALERMO il 13/07/1974 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata. Il ricorso, inoltre, appare manifestamente infondato perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. Giova evidenziare che, ai sensi dell'art. 18-ter Ord. pen., su richiesta del pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'Istituto, il Magistrato di sorveglianza può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e quindi anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'Istituto penitenziario.

Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all'art. 41 bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto, prevede espressamente al comma 2-quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica od eversiva di appartenenza. In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo proposto evidenziando che la fotografia inviata contestualmente a una lettera manoscritta era stata spedita dal fratello del detenuto, in occasione del matrimonio del figlio, e, proprio per la conferenza del contesto in cui gli sposi sono stati ritratti e per il vissuto criminale del destinatario, vi era il ragionevole sospetto che lo stesso si potesse prestare a veicolare dall'esterno messaggio criptici, eludendo i controlli della censura.

Si ritiene, pertanto, che la motivazione dell'impugnato provvedimento sia sufficiente ed adeguata, atteso che l'obbligo della motivazione può ritenersi assolto qualora, come nel caso in esame, emerga che il giudice abbia preso in esame tutti gli elementi e li abbia valutati con modalità non palesemente illogiche. La motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. che lamenti il trattenimento di una pubblicazione indirizzatagli, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l'effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Sez. 1, n. 3713 del 04/12/2008, dep. 2009, Lioce, Rv. 242525), come avvenuto nel caso di specie.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle