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Ordinanza — n. 16856/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16856/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16856/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILL MAR nato il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Sill Mar per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di cui all'art. 73, co.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 495 cod. pen; Ordinanza — n. 16856/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 cod. proc. pen. da Sill Mar per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di cui all'art. 73, co.

Parole chiave

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procedura di sequestro diritto di essere arrestato sospensione dell'ordine espulsione sospensione dell'istruzione condizioni della detenzione preventiva asilo a famiglia siriana

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
309/90, giudicati con tre sentenze emesse dal Tribunale di Torino, rispettivamente, in data 14/12/2017 (irrevocabile il 30/10/2018), 20/02/2018 (irrevocabile il 08/03/2019) e 10/2/2020 (irrevocabile il 09/06/2020) e il reato di cui all'art. 495 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SILL MAR nato il 01/01/1992 avverso l'ordinanza del 14/12/2021 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione della continuazione proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da Sill Mar per la ritenuta carenza di elementi indicativi dell'invocata identità del disegno criminoso tra i reati di cui all'art. 73, co.

5. D.P.R. 309/90, giudicati con tre sentenze emesse dal Tribunale di Torino, rispettivamente, in data 14/12/2017 (irrevocabile il 30/10/2018), 20/02/2018 (irrevocabile il 08/03/2019) e 10/2/2020 (irrevocabile il 09/06/2020) e il reato di cui all'art. 495 cod. pen., giudicato con sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 15/03/2018 (irrevocabile il 22/02/2019); - ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (la quale ha rigettato l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. sulla base della distanza temporale delle tre differenti violazioni in materia di sostanze stupefacenti, nonché sull'assoluta mancanza di elementi specifici dai quali possa evincersi una finalizzazione delle false dichiarazioni rispetto alle condotte sanzionate ex art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente