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Ordinanza — n. 16854/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of special bar association lawyer signature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16854/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was signed personally by the appellant rather than by a qualified special defense lawyer. The defense argued for a retrial based on missing social service reports, but the court found these arguments unpersuasive without proper procedural standing. Consequently, the appeal was rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. Pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if not signed by a lawyer enrolled in the special bar association of the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal special bar association criminal procedure code de plano dismissal court costs and fine allegazioni insufficientemente motivate difetto di motivazione ricorso per carenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. Pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. Pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONCELLI MAURIZIO nato a CATTOLICA il 01/08/1961 avverso l'ordinanza del 13/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata nell'interesse di Simoncelli Maurizio, ritenendo sufficienti ai fini del diniego del più ampio beneficio i numerosi carichi pendenti e l'assenza di documentata prospettiva risocializzante, pur in difetto della relazione dei competenti servizi sociali, in atti non depositata, ed ha, invece, ammesso il ricorrente alla più restrittiva misura della detenzione domiciliare, reputata sufficiente al contenimento della tendenza delinquenziale dell'istante.

Ritenuto che le censure difensive, facenti leva sulla grave carenza istruttoria conseguente alla mancata acquisizione della relazione dell'UEPE e degli esiti sull'accertamento della personalità del reo, non si confrontano con l'argomento dirimente relativo alla mancata allegazione di una effettiva e significativa progettualità risocializzante, risultando così prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. Rilevato che il ricorso è sottoscritto personalmente da Simoncelli, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc.

Pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01); che il ricorso è dunque inammissibile; che l'inammissibilità può essere dichiarata de plano, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presi