Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16853/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16853/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16853/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI TOMMASO nato a FIRENZE il 28/12/1974 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; Ritenuto che, con ordinanza resa il 23.2.2022, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 15.11.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Genova che aveva rigettato la richiesta di Baldi Tommaso volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 14.02.2021 al 14.10.2021. Rilevato che l'unico motivo dedotto, con cui la difesa lamenta inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione della documentazione medica attestante lo stato di salute mentale del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti chiari e logici (in, particolare, laddove l'ordinanza mostra di aver preso in considerazione la sussistenza di problematiche di ordine psicologico che, tuttavia, non privano il ricorrente della capacità di intendere di volere, pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16853/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Rilevato, per di più, che il ricorso difetta di autosufficienza perché nel fascicolo non si rinviene la documentazione sanitaria richiamata in ricorso e pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
menomazione psichica ricovero psichiatrico forzato perizia psichiatrica insufficiente sanità mentale miglioramento dello stato psicologico disturbo dell'adattamento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI TOMMASO nato a FIRENZE il 28/12/1974 avverso l'ordinanza del 23/02/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che, con ordinanza resa il 23.2.2022, il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo avverso l'ordinanza pronunciata in data 15.11.2021 dal Magistrato di Sorveglianza di Genova che aveva rigettato la richiesta di Baldi Tommaso volta al riconoscimento della liberazione anticipata con riferimento al semestre dal 14.02.2021 al 14.10.2021. Rilevato che l'unico motivo dedotto, con cui la difesa lamenta inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione con riguardo all'omessa valutazione della documentazione medica attestante lo stato di salute mentale del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità, in quanto non scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, nonché costituito da mere doglianze in punto di fatto, già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti argomenti chiari e logici (in, particolare, laddove l'ordinanza mostra di aver preso in considerazione la sussistenza di problematiche di ordine psicologico che, tuttavia, non privano il ricorrente della capacità di intendere di volere, pag. 2 dell'ordinanza impugnata).

Ritenuto che le censure difensive sono volte a prefigurare una rivalutazione e una alternativa rilettura delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito. Rilevato, per di più, che il ricorso difetta di autosufficienza perché nel fascicolo non si rinviene la documentazione sanitaria richiamata in ricorso e pertanto, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presid