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Ordinanza — n. 16852/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16852/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16852/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario, in data 11 agosto 2022, il ricorrente è stato rimesso in libertà. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez.

Regesto Legislator

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art. 568 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16852/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez.

Parole chiave

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soppressione dell'aiuto sociale provvedimento professionale occupazione sostitutiva esigibile misura di politica sociale sicurezza sociale dei lavoratori migranti provvedimento semplice e adeguato

Disposizioni normative citate

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art. 568 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANDU MISU EUGEN nato il 05/05/1987 avverso l'ordinanza del 27/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva la Corte che il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, come si evince dai registri del servizio informatico penitenziario, in data 11 agosto 2022, il ricorrente è stato rimesso in libertà. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'art. 568 cod. proc. pen., nel delineare le regole generali in tema di impugnazione, dopo avere fissato al primo comma il principio di tassatività, stabilisce che la legittimazione a impugnare spetta soltanto a coloro ai quali la legge la conferisce espressamente - comma 3 - e subordina l'attivazione dello strumento di controllo all'esistenza in capo al soggetto astrattamente legittimato di un concreto interesse ad impugnare - comma 4 (Sez.

U. n. 25457 del 28/06/2012, Campagne Rudie, non mass. sul punto). Pertanto, essa deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa, rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso i