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Ordinanza — n. 16849/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16849/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16849/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che già il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che il reclamo non poteva trovare accoglimento per tutti i periodi di pena scontata, considerando che il detenuto aveva usufruito all'interno della sua cella di almeno 3 mq liberi, sottratti gli spazi occupati dal letto a castello e arredi fissi e che aveva usufruito di numerose ore trascorse all'esterno della celle. In tal senso, si consideri che, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35 ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16849/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

Parole chiave

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revisione della sentenza penale stabilimento penitenziario amministrazione penitenziaria ammutinamento di detenuti diritti del detenuto diritto penitenziario

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RESTIVO ANTONINO nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 10/06/1984 avverso l'ordinanza del 16/03/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che già il Magistrato di sorveglianza aveva rilevato che il reclamo non poteva trovare accoglimento per tutti i periodi di pena scontata, considerando che il detenuto aveva usufruito all'interno della sua cella di almeno 3 mq liberi, sottratti gli spazi occupati dal letto a castello e arredi fissi e che aveva usufruito di numerose ore trascorse all'esterno della celle. In tal senso, si consideri che, in tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati, previsti dall'art. 35 ter Ord. pen, i fattori compensativi, costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se congiuntamente ricorrenti, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 della CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, mentre, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez.

U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). Per di più il giudice motiva su detti fattori compensativi con argomenti che non sono stati presi in considerazione dal ricorrente.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co