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Sentenza — n. 16844/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16844/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16844/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINNA VINCENZO nato a CARINI il 30/08/1973 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30 maggio 2019 dal Tribunale della stessa sede, ritenuta insussistente l'aggravante della recidiva, ha ridotto a tre mesi di arresto la pena inflitta a Vincenzo ZINNA per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011;

Regesto Legislator

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art. 73 d.lgs. n. 159/2011, art. 606 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16844/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 32 del 22/112000, De Luca, RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164); CONSIDERATO che il reato contravvenzionale ascritto al ricorrente risulta commesso il 19 gennaio 2017, sicché, in assenza di periodi di sospensione, esso deve reputarsi prescritto in data 19 gennaio 2022, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; che discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

Parole chiave

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validità della tassazione fiscale contenzioso tributario motivi di cassazione procedura di ricupero d'imposta inchiesta per sottrazione d'imposta sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.lgs. n. 159/2011
art. 606 cod. proc. pen
51407/2018); RITENUTO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 51407/2018
291/2013; Sez. U, n. 51407/2018); RITENUTO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZINNA VINCENZO nato a CARINI il 30/08/1973 avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI; VISTA la sentenza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 30 maggio 2019 dal Tribunale della stessa sede, ritenuta insussistente l'aggravante della recidiva, ha ridotto a tre mesi di arresto la pena inflitta a Vincenzo ZINNA per il reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011;

LETTO il ricorso, con il quale l'interessato, per il tramite del difensore, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata rivalutazione della pericolosità sociale all'atto della sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale de qua in data 21 giugno 2014, seguita a un periodo di carcerazione subito dal 9 marzo del 2007 al 20 giugno 2014 (C. Cost. n. 291/2013; Sez. U, n. 51407/2018); RITENUTO che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità il cui accesso è subordinato all'osservanza dei commi 1 e 3 dell'art. 606 cod. proc. pen.; che esso, quindi, non è inidoneo ad instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v.

Sez. U, n. 32 del 22/112000, De Luca, RV. 217266; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, RV. 231164); CONSIDERATO che il reato contravvenzionale ascritto al ricorrente risulta commesso il 19 gennaio 2017, sicché, in assenza di periodi di sospensione, esso deve reputarsi prescritto in data 19 gennaio 2022, secondo il combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod. pen.; che discende da quanto sopra l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

a) cod. proc. pen.;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere stensore Il Pr