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Ordinanza — n. 16842/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against probation order due to lack of logical flaws in lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16842/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's reasoning violated Article 47 of Law 354/1975. The appellant argued the probation order lacked necessary detail regarding job specifics and failed to assess personality rehabilitation outcomes. The court found these complaints baseless, noting the original order logically balanced work requirements against age and health constraints while considering pending criminal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 47 L. 26 luglio 1975 n. 354; The appeal alleging logical flaws or statutory violations in a probation order is inadmissible if the lower court's reasoning demonstrates coherent logic and adequately weighs relevant factors like work feasibility and personal rehabilitation history.

Parole chiave

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probation order appeal logical flaws argument Article 47 Law 354 personality rehabilitation inadmissible appeal work activity assessment Cassation procedure disponibilità al collocamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 47 L. 26 luglio 1975 n. 354

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 26789 del 18 giugno 2009, Gennari
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHICCA LUIGI nato a TIVOLI il 14/05/1972 avverso l'ordinanza del 06/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con ordinanza resa in data 6 aprile 2022, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata da Chicca Luigi, già ammesso alla detenzione domiciliare, ritenendo l'opportunità lavorativa prospettata dal ricorrente caratterizzata da estrema indeterminatezza e genericità, in quanto non sufficientemente dettagliata con riguardo alle mansioni, modalità e luogo di lavoro, tenuto conto anche dei trascorsi criminali e dei carichi pendenti in capo all'istante; Ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso dedotto, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all'art. 47 L. 26 luglio 1975 n. 354 e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'asserita necessità di soddisfare esigenze di certezza e di controllo dell'attività lavorativa effettivamente svolta dal ricorrente, estranee alla previsione normativa, e, comunque, alla ritenuta preclusione derivante dalla mancata disponibilità di un'attività lavorativa ai fini dell'ammissione al beneficio, nonché in riferimento alla mancata valutazione degli esiti sull'osservazione della personalità del ricorrente documentati in atti.

Ritenuto che le doglianze difensive sono manifestamente infondate in quanto afferenti ad asseriti difetto, contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura dell'ordinanza impugnata dimostra invece essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, atteso che lo svolgimento di un'attività lavorativa, lungi dal configurarsi come requisito indefettibile per l'accesso a tale misura (Sez. 1, n. 26789 del 18 giugno 2009, Gennari, Rv. 244735), assume tuttavia rilevanza quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, la cui mancanza non può assurgere a condizione ostativa solo in caso di impossibilità dovuta a ragioni di età o a condizioni di salute; inoltre, nel provvedimento impugnato si dà adeguatamente conto dei numerosi precedenti e procedimenti penali in corso;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P