Ordinanza — n. 16841/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl ricorso è inammissibile, perché privo di correlazione con la sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza della Corte di cassazione del 7 novembre 2019, che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 legge fall.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16841/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza della Corte di cassazione del 7 novembre 2019, che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 legge fall.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUALANO DOMENICO nato a TARANTO il 26/01/1973 avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di correlazione con la sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza della Corte di cassazione del 7 novembre 2019, che aveva annullato con rinvio la precedente sentenza della Corte di appello di Lecce, sez. dist. di Taranto, limitatamente al punto delle pene accessorie ex art. 216 legge fall.
2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/