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Ordinanza — n. 16831/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16831/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16831/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, perché dalla stessa sentenza si evince che l'imputato non ha formulo detta questione al giudice di merito in merito alla sospensione indicata in ricorso, fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 103 d.l. 19 maggio 2020 n.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16831/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, perché dalla stessa sentenza si evince che l'imputato non ha formulo detta questione al giudice di merito in merito alla sospensione indicata in ricorso, fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 103 d.l. 19 maggio 2020 n.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato garanzia di un equo processo vizi procedurali termine calcolato a ore diritto di ottenere una decisione indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., infatti, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAIZOUNE OTHMANE nato il 31/08/1990 avverso la sentenza del 03/11/2021 del GIUDICE DI PACE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato e, quindi, inammissibile, perché asserisce difetto, contraddittorietà o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori, e perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il primo motivo di ricorso è palesemente infondato, perché dalla stessa sentenza si evince che l'imputato non ha formulo detta questione al giudice di merito in merito alla sospensione indicata in ricorso, fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 103 d.l. 19 maggio 2020 n.

34. Il secondo motivo è inammissibile, posto che l'imputato nell'ambito del giudizio di primo grado non aveva chiesto l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., infatti, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così