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Sentenza — n. 16668/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16668/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO VINCENZO nato a PALERMO il 06/05/1981 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; premesso che Vincenzo Pagano è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Palermo, alla pena di 20 giorni di arresto e di 120 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 666 e 681 cod. pen., accertati in data 26/06/2016; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; letta, altresì, la memoria pervenuta in data 7/02/2023 a firma dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 16668/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Giovanni Macina, con la quale, ribadendosi le ragioni illustrate nel ricorso, è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; ritenuto che, in relazione ai primi due motivi di doglianza, relativi all'an della responsabilità e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né lo stesso appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Parole chiave

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restituzione del termine revisione della sentenza penale attenuazione della pena revoca della sospensione condizionale responsabilità scemata ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
pen., accertati in data 26/06/2016; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PAGANO VINCENZO nato a PALERMO il 06/05/1981 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; premesso che Vincenzo Pagano è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Palermo, alla pena di 20 giorni di arresto e di 120 euro di ammenda per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 666 e 681 cod. pen., accertati in data 26/06/2016; letto il ricorso per cassazione, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per i reati ascrittigli, alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., alla omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; letta, altresì, la memoria pervenuta in data 7/02/2023 a firma dell'avv.

Giovanni Macina, con la quale, ribadendosi le ragioni illustrate nel ricorso, è stato chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; ritenuto che, in relazione ai primi due motivi di doglianza, relativi all'an della responsabilità e alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né lo stesso appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità; ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca, Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato che il reato ascritto all'imputato risulta commesso in data 26/06/2016 e che lo stesso deve, pertanto, reputarsi ormai prescritto; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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