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Ordinanza — n. 16666/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16666/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16666/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Patrizio Panio; rilevato che Panio è stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto inflitta con sentenza della Corte di appello di Potenza in data 8/04/2022 per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuta l'inammissibilità delle doglianze prospettate, con un unico motivo, dalla difesa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con le quali è stato dedotto che l'imputato si fosse semplicemente trasferito dalla madre e che la circostanza fosse nota alle Forze dell'ordine incaricate del controllo; ritenuto, infatti, che le argomentazioni difensive non si confrontino, risultando pertanto aspecifiche, con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale condivisibilmente osservato che il trasferimento avrebbe dovuto essere, comunque, autorizzato e che il rintraccio di Panio ad opera delle Forze dell'ordine non poteva ritenersi indicativo della conoscenza, da parte degli operanti, dell'unilaterale decisione di mutare il domicilio, idonea a vanificare le ragioni della sua sottoposizione alla misura di controllo e contenimento della pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16666/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuta l'inammissibilità delle doglianze prospettate, con un unico motivo, dalla difesa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con le quali è stato dedotto che l'imputato si fosse semplicemente trasferito dalla madre e che la circostanza fosse nota alle Forze dell'ordine incaricate del controllo; ritenuto, infatti, che le argomentazioni difensive non si confrontino, risultando pertanto aspecifiche, con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale condivisibilmente osservato che il trasferimento avrebbe dovuto essere, comunque, autorizzato e che il rintraccio di Panio ad opera delle Forze dell'ordine non poteva ritenersi indicativo della conoscenza, da parte degli operanti, dell'unilaterale decisione di mutare il domicilio, idonea a vanificare le ragioni della sua sottoposizione alla misura di controllo e contenimento della pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Parole chiave

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cambiamento di dimora soggiorno illegale revoca del permesso di dimora permesso di famiglia soggiorno obbligato autorizzazione di polizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANIO PATRIZIO nato a STIGLIANO il 27/11/1982 avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Patrizio Panio; rilevato che Panio è stato condannato alla pena di 3 mesi di arresto inflitta con sentenza della Corte di appello di Potenza in data 8/04/2022 per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuta l'inammissibilità delle doglianze prospettate, con un unico motivo, dalla difesa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., con le quali è stato dedotto che l'imputato si fosse semplicemente trasferito dalla madre e che la circostanza fosse nota alle Forze dell'ordine incaricate del controllo; ritenuto, infatti, che le argomentazioni difensive non si confrontino, risultando pertanto aspecifiche, con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato, avendo la Corte territoriale condivisibilmente osservato che il trasferimento avrebbe dovuto essere, comunque, autorizzato e che il rintraccio di Panio ad opera delle Forze dell'ordine non poteva ritenersi indicativo della conoscenza, da parte degli operanti, dell'unilaterale decisione di mutare il domicilio, idonea a vanificare le ragioni della sua sottoposizione alla misura di controllo e contenimento della pericolosità; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così de