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Sentenza — n. 16664/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16664/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16664/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEDDA ANDREA nato a CAGLIARI il 09/07/1980 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; premesso che Andrea Medda è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Cagliari, alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello di 45 cm.; letti il ricorso per cassazione e la memoria successivamente depositata dalla difesa, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto al secondo motivo, della motivazione apparente in cui è incorso il Tribunale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., coincidendo le ragioni della ritenuta inapplicabilità con gli stessi elementi di fattispecie (possesso del manganello da ritenersi non giustificato per le circostanze di tempo e di luogo, per le sue dimensioni e per l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato); ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 16664/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello di 45 cm.; letti il ricorso per cassazione e la memoria successivamente depositata dalla difesa, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto al secondo motivo, della motivazione apparente in cui è incorso il Tribunale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., coincidendo le ragioni della ritenuta inapplicabilità con gli stessi elementi di fattispecie (possesso del manganello da ritenersi non giustificato per le circostanze di tempo e di luogo, per le sue dimensioni e per l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato); ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali causa di sequestro restrizioni accessorie minaccia nel diritto penale indennizzo per detenzione ingiustificata permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MEDDA ANDREA nato a CAGLIARI il 09/07/1980 avverso la sentenza del 03/02/2022 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; premesso che Andrea Medda è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Cagliari, alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, per avere portato, fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un manganello di 45 cm.; letti il ricorso per cassazione e la memoria successivamente depositata dalla difesa, con cui si prospettano violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli e alla mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto al secondo motivo, della motivazione apparente in cui è incorso il Tribunale in relazione alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., coincidendo le ragioni della ritenuta inapplicabilità con gli stessi elementi di fattispecie (possesso del manganello da ritenersi non giustificato per le circostanze di tempo e di luogo, per le sue dimensioni e per l'assenza di spiegazioni da parte dell'imputato); ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di rilevare di ufficio una causa di non punibilità (v.

Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, De Luca, Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato che il reato ascritto all'imputato risulta commesso in data 11/10/2017 e che lo stesso deve, pertanto, reputarsi ormai prescritto; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; PER QUESTI MOTIVI Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

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