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Ordinanza — n. 16663/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16663/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16663/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTI CLAUDIO nato a ROMA il 05/11/1961 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 9)- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Innocenti; rilevato che Innocenti è stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione inflitta, con sentenza della Corte di appello di Roma in data 29/09/2020, per il delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ritenuto che il primo motivo con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza puntualmente motivato le ragioni per le quali la tesi difensiva circa l'errore incolpevole sulla permanenza del divieto di allontanarsi dal comune di Roma non poteva essere accolta e non potendo scrutinarsi, in sede di legittimità, le circostanze fattuali dedotte con il ricorso circa l'estensione dei confini del comune di Anzio; ritenuta la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 16663/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e) , cod. proc. pen., censura la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale giustificato la propria decisione attraverso il riferimento, rispettoso dei parametri dell'art. 133 cod. pen., alla gravità del fatto, all'intensità del dolo e ai numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti sull'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, dopo l'emissione della sentenza di secondo grado e tenuto conto delle sospensioni occorse, sia maturata la prescrizione del reato peraltro non dedotta dal ricorrente (cfr.

Parole chiave

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indennizzo per carcerazione preventiva carcerazione preventiva eccessiva internamento pena privativa della libertà semiprigionia detenuto

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
pen., censura la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale giustificato la propria decisione attraverso il riferimento, rispettoso dei parametri dell'art. 133 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INNOCENTI CLAUDIO nato a ROMA il 05/11/1961 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; 9)- Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Claudio Innocenti; rilevato che Innocenti è stato condannato alla pena di 1 anno di reclusione inflitta, con sentenza della Corte di appello di Roma in data 29/09/2020, per il delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ritenuto che il primo motivo con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto contestato, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza puntualmente motivato le ragioni per le quali la tesi difensiva circa l'errore incolpevole sulla permanenza del divieto di allontanarsi dal comune di Roma non poteva essere accolta e non potendo scrutinarsi, in sede di legittimità, le circostanze fattuali dedotte con il ricorso circa l'estensione dei confini del comune di Anzio; ritenuta la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) , cod. proc. pen., censura la sentenza impugnata in punto di trattamento sanzionatorio e di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale giustificato la propria decisione attraverso il riferimento, rispettoso dei parametri dell'art. 133 cod. pen., alla gravità del fatto, all'intensità del dolo e ai numerosi precedenti penali, anche specifici, gravanti sull'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, dopo l'emissione della sentenza di secondo grado e tenuto conto delle sospensioni occorse, sia maturata la prescrizione del reato peraltro non dedotta dal ricorrente (cfr.

Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), dovendo altresì pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende