Ordinanza — n. 16661/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA MARIO nato a BITONTO il 24/03/1971 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mario D'Elia; rilevato che D'Elia è stato condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Bari in data 3/11/2021 per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 16661/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ELIA MARIO nato a BITONTO il 24/03/1971 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Mario D'Elia; rilevato che D'Elia è stato condannato alla pena di 10 mesi e 20 giorni di reclusione inflitta con sentenza della Corte di appello di Bari in data 3/11/2021 per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; ritenuta la manifesta infondatezza delle doglianze prospettate dalla difesa ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., avendo la sentenza impugnata offerto congrua e logica motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, conseguente alla violazione sia della prescrizione relativa all'orario di presentazione per la apposizione della firma in Commissariato, stabilito su richiesta dello stesso D'Elia, sia del divieto di frequentare pregiudicati, trasgredito in ben tre occasioni, idonee a configurare il requisito dell'abitualità, condotte realizzate nella ritenuta consapevolezza della loro contrarietà agli obblighi e ai divieti impostigli (v. pag. 3 della sentenza impugnata); ed essendo le due sentenze di merito rispettose dei canoni in materia di motivazione del trattamento sanzionatorio che, una volta adeguatamente giustificata la mancata esclusione della recidiva reiterata, peraltro motivatamente ritenuta equivalente alle attenuanti generiche, si è comunque attestata verso i limiti minimi nella specie applicabili; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d