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Ordinanza — n. 16657/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16657/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16657/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTADU ANDREA nato a SASSARI il 24/06/1989 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Pintadu; rilevato che Andrea Pintadu è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione inflitta, con sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in data 10/02/2022, per il delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ritenuto che il primo motivo con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione della concreta offensività della condotta ascritta all'imputato, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza puntualmente motivato le ragioni per le quali la violazione contestata dovesse ritenersi realmente offensiva, tenuto conto del fatto che l'allontanamento dall'abitazione era avvenuto in orario notturno e, dunque, con modalità tali da sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine, inteso a prevenire la commissione di nuovi reati da parte di un soggetto ritenuto pericoloso socialmente; ritenuta la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura la ritenuta sussistenza della recidiva, che la sentenza impugnata ha correlato ai non modesti precedenti penali risultanti dal casellario, ritenuti non illogicamente espressione di una più accentuata riprovevolezza della nuova violazione della legge penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, successivamente alla emissione della sentenza di secondo grado, sia maturata la prescrizione del reato (così Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16657/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Pintadu; rilevato che Andrea Pintadu è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione inflitta, con sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in data 10/02/2022, per il delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ritenuto che il primo motivo con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione della concreta offensività della condotta ascritta all'imputato, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza puntualmente motivato le ragioni per le quali la violazione contestata dovesse ritenersi realmente offensiva, tenuto conto del fatto che l'allontanamento dall'abitazione era avvenuto in orario notturno e, dunque, con modalità tali da sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine, inteso a prevenire la commissione di nuovi reati da parte di un soggetto ritenuto pericoloso socialmente; ritenuta la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura la ritenuta sussistenza della recidiva, che la sentenza impugnata ha correlato ai non modesti precedenti penali risultanti dal casellario, ritenuti non illogicamente espressione di una più accentuata riprovevolezza della nuova violazione della legge penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, successivamente alla emissione della sentenza di secondo grado, sia maturata la prescrizione del reato (così Sez.

Parole chiave

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restrizione di libertà controllo periodico della detenzione carcerazione preventiva eccessiva procedimento penale pendente diritti del detenuto sanzioni penali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTADU ANDREA nato a SASSARI il 24/06/1989 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Andrea Pintadu; rilevato che Andrea Pintadu è stato condannato alla pena di 8 mesi di reclusione inflitta, con sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari in data 10/02/2022, per il delitto di violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno; ritenuto che il primo motivo con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., lamenta la mancata valutazione della concreta offensività della condotta ascritta all'imputato, sia manifestamente infondato, avendo la sentenza puntualmente motivato le ragioni per le quali la violazione contestata dovesse ritenersi realmente offensiva, tenuto conto del fatto che l'allontanamento dall'abitazione era avvenuto in orario notturno e, dunque, con modalità tali da sottrarsi al controllo delle Forze dell'ordine, inteso a prevenire la commissione di nuovi reati da parte di un soggetto ritenuto pericoloso socialmente; ritenuta la manifesta infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, con cui la difesa, deducendo vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., censura la ritenuta sussistenza della recidiva, che la sentenza impugnata ha correlato ai non modesti precedenti penali risultanti dal casellario, ritenuti non illogicamente espressione di una più accentuata riprovevolezza della nuova violazione della legge penale; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente irrilevanza del fatto che, successivamente alla emissione della sentenza di secondo grado, sia maturata la prescrizione del reato (così Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D., Rv. 217266 - 01), dovendo altresì pronunciarsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.