Ordinanza — n. 16655/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI ROBERTO nato a SARNICO il 04/04/1974 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Corsini, letta, altresì, la memoria depositata dalla difesa del ricorrente; rilevato che, con l'ordinanza in data 28/07/2022, il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Roberto Corsini è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (ovvero la diversità del contesto spazio-temporale di commissione dei vari reati e la diversità dei titoli di reato, costituiti da bancarotta fraudolenta, truffa, estorsione e usura); ritenuto che le doglianze, articolate in due distinti motivi, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16655/2023 — snpen · Corte di Cassazione: b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (ovvero la riferibilità delle condotte di distrazione di risorse societarie a fini estranei all'oggetto sociale, da cui sarebbero scaturiti altri delitti, ipotizzati da Corsini almeno nelle linee essenziali, che avrebbe programmato di porre in essere ogni tipo di azione, estranea ai fini sociali, ma utile al proprio fabbisogno personale di denaro) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORSINI ROBERTO nato a SARNICO il 04/04/1974 avverso l'ordinanza del 28/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Roberto Corsini, letta, altresì, la memoria depositata dalla difesa del ricorrente; rilevato che, con l'ordinanza in data 28/07/2022, il Tribunale di Bergamo ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Roberto Corsini è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (ovvero la diversità del contesto spazio-temporale di commissione dei vari reati e la diversità dei titoli di reato, costituiti da bancarotta fraudolenta, truffa, estorsione e usura); ritenuto che le doglianze, articolate in due distinti motivi, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (ovvero la riferibilità delle condotte di distrazione di risorse societarie a fini estranei all'oggetto sociale, da cui sarebbero scaturiti altri delitti, ipotizzati da Corsini almeno nelle linee essenziali, che avrebbe programmato di porre in essere ogni tipo di azione, estranea ai fini sociali, ma utile al proprio fabbisogno personale di denaro) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez.
U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Co