Ordinanza — n. 16652/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnte ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTALIA LEONARD nato il 19/07/1984 avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; JLJ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Leonard Kurtalia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Kurtalia è stato condannato con le sette sentenze indicate nell'istanza originaria (cospicua distanza temporale tra le condotte, diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive); ritenuto che le doglianze, articolate in due distinti motivi, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16652/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 606, comma 1, lett.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTALIA LEONARD nato il 19/07/1984 avverso l'ordinanza del 26/07/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; JLJ Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Leonard Kurtalia; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Kurtalia è stato condannato con le sette sentenze indicate nell'istanza originaria (cospicua distanza temporale tra le condotte, diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive); ritenuto che le doglianze, articolate in due distinti motivi, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre, peraltro in maniera del tutto generica, profili di doglianza (in relazione al fatto che i reati siano della medesima indole, in quanto connotati da uno scopo di arricchimento) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074), sicché il ricorso appare rivolto a sollecitare una mera rivalutazione di profili di merito, peraltro riproponendo la già censurata valorizzazione del medesimo movente, da tenere distinto rispetto a una deliberazione criminosa unitaria; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così decis