Ordinanza — n. 16650/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELE GIOVANNI nato a SORIANO CALABRO il 17/07/1988 avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J-3k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Emmanuele; esaminata, altresì, la memoria pervenuta in data 5/12/2022 a firma dell'avv. Sandro D'Agostino, con la quale, ribadendosi le ragioni del ricorso ed evidenziando che lo stesso non è stato proposto per ragioni di merito, è stata chiesta l'assegnazione alla Prima Sezione penale; rilevato che, con l'ordinanza in data 22/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Giovanni Emmanuele è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, assenza di qualunque elemento indicativo di una iniziale deliberazione unitaria tra le varie ipotesi delittuose); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 16650/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sandro D'Agostino, con la quale, ribadendosi le ragioni del ricorso ed evidenziando che lo stesso non è stato proposto per ragioni di merito, è stata chiesta l'assegnazione alla Prima Sezione penale; rilevato che, con l'ordinanza in data 22/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Giovanni Emmanuele è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, assenza di qualunque elemento indicativo di una iniziale deliberazione unitaria tra le varie ipotesi delittuose); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EMMANUELE GIOVANNI nato a SORIANO CALABRO il 17/07/1988 avverso l'ordinanza del 15/07/2022 del GIP TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; J-3k Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Giovanni Emmanuele; esaminata, altresì, la memoria pervenuta in data 5/12/2022 a firma dell'avv. Sandro D'Agostino, con la quale, ribadendosi le ragioni del ricorso ed evidenziando che lo stesso non è stato proposto per ragioni di merito, è stata chiesta l'assegnazione alla Prima Sezione penale; rilevato che, con l'ordinanza in data 22/06/2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire dalla ritenuta sussistenza di una pluralità di circostanze indicative dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Giovanni Emmanuele è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità dei titoli di reato e delle relative modalità esecutive, coinvolgimento, nella commissione dei fatti, di soggetti diversi, assenza di qualunque elemento indicativo di una iniziale deliberazione unitaria tra le varie ipotesi delittuose); ritenuto che le doglianze, articolate in unico motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali, limitandosi a riproporre profili di doglianza (in relazione alla vicinanza temporale dei reati commessi) già adeguatamente scrutinati dal Giudice dell'esecuzione con motivazione logica e piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (v. ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074) e limitandosi, altresì, a censurare una sorta di onere di allegazione di elementi scrutinabili a favore del richiedente: elementi che l'ordinanza non ha comunque rinvenuto, correttamente evidenziando, al contempo, onde rinforzare il proprio ragionamento, come essi non fossero stati nemmeno prospettati dal richiedente nell'originaria istanza; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammend