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Ordinanza — n. 16647/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16647/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANINI SANTINI ALFREDO nato a MILANO il 14/11/1952 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; \r Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Stefanini Santini; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Stefanini Santini in materia di rimedi compensativi ex art. 35 -ter Ord. pen. sul presupposto che il periodo oggetto dell'istanza di riferisse a una detenzione ormai esaurita; ritenuto che le doglianzecon cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; \r Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Stefanini Santini; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Stefanini Santini in materia di rimedi compensativi ex art. 35 -ter Ord. pen. sul presupposto che il periodo oggetto dell'istanza di riferisse a una detenzione ormai esaurita; ritenuto che le doglianzecon cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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indennità per detenzione risarcimento alle vittime di reati indennità per insolvenza indennizzo statale sanzioni penali indennizzo dei rifugiati
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STEFANINI SANTINI ALFREDO nato a MILANO il 14/11/1952 avverso l'ordinanza del 12/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; \r Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di Alfredo Stefanini Santini; rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto da Stefanini Santini in materia di rimedi compensativi ex art. 35 -ter Ord. pen. sul presupposto che il periodo oggetto dell'istanza di riferisse a una detenzione ormai esaurita; ritenuto che le doglianzecon cui la difesa, deducendo violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen., lamenta l'erronea valutazione del Tribunale di sorveglianza allegando, a sostegno della propria prospettazione, il certificato del casellario giudiziale, siano manifestamente infondate e in ogni caso aspecifiche, omettendo di confrontarsi con le acquisizioni istruttorie poste a fondamento della decisione (secondo cui la decorrenza della pena determinata con il cumulo attualmente in esecuzione doveva essere fissata al 5/03/1987) e facendo esse riferimento a un dato, contenuto nel casellario giudiziale, inidoneo a dimostrare le vicende esecutive dei titoli detentivi precedenti, ricostruibile alla stregua del certificato dello stato di esecuzione delle sentenze e/o dei provvedimenti di cumulo riferibili all'odierno istante; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così d